Stop all’importazione di acciaio dalla Russia, prova ampia per l’origine delle materie prime

Le nuove misure in vigore in materia di importazioni di acciaio e prodotti derivati si applicano solo per le importazioni di beni dichiarati o comunque presentati in dogana dopo il 30 settembre 2023, mentre l’origine delle materie prime con le quali sono realizzati i beni in questione può essere comprovata con qualsiasi mezzo valutato idoneo dalle autorità.
Dal 1° ottobre 2023, infatti, sono in vigore nuove e molto rilevanti disposizioni restrittive adottate dall’Ue nei confronti della Russia, a causa della situazione di conflitto in essere in Ucraina, confluite nel regolamento Ue 833/2014. In sostanza, è ora fatto divieto di importazione di prodotti siderurgici di cui all’allegato XVII del regolamento, sottoposti a trasformazione in un paese terzo e che incorporano prodotti siderurgici elencati nell’allegato XVII originari della Russia. Questo divieto si applica a partire dal 30 settembre 2023, a condizione che tali prodotti siano stati fabbricati dopo il 23 giugno 2023. La tematica ha posto fin da subito molti quesiti per le imprese, quesiti ai quali ha dato generale riscontro la Commissione Ue, aggiornando le Faq sulle regole di applicazione dei pacchetti sanzionatori oggi in vigore, dei quali ha dato pubblicità l’agenzia Dogane con un avviso pubblicato sul proprio sito internet.

Tempo di validità e prove di origine

Due sono i temi approntati: il tempo di validità delle norme e le prove di origine da presentare in dogana.
Al fine di circoscrivere l’efficacia del divieto nel tempo, le autorità distinguono due ipotesi.
1) Merci svincolate anteriormente al 30 settembre 2023: per ovvi motivi, queste sono di libera e legittima circolazione nell’Ue, a prescindere dall’origine russa o meno della materia prima.
2) Merci presentate in dogana anteriormente al 30 settembre 2023 e non ancora svincolate: le autorità doganali possono svincolare le merci che si trovano fisicamente nell’Unione purché siano state regolarmente presentate in dogana alla data ultima del 30 settembre 2023.
Sul secondo tema, quello dell’origine, si annida la questione più insidiosa, perché non è semplice reperire prove concrete sull’origine delle materie prime da indicare obbligatoriamente in bolla doganale. In questo senso, la prova primaria è il Mill test certificate (Mtc), ora standardizzato per pronto uso dai servizi Ue, purché riportante tutti gli elementi informativi necessari. Tuttavia, deve essere chiaro che, in assenza di questo documento, l’operazione è comunque eseguibile purché, precisano le autorità, l’origine dei fattori produttivi sia attestata con ulteriori e combinati mezzi di prova o una combinazione quali, ad esempio, fatture, bolle di consegna, dichiarazioni del fornitore, ivi incluse le dichiarazioni del fornitore relative a più spedizioni (dichiarazioni del fornitore a lungo termine), corrispondenza commerciale, descrizioni di produzione, certificati di qualità e clausole negli ordini di acquisto o nei contratti eseguiti, a condizione che includano informazioni sull’origine dei fattori produttivi impiegati.

Resta la possibilità per le Dogane, in caso di ragionevole dubbio, di chiedere mezzi di prova supplementari relativi alle diverse fasi di trasformazione cui il prodotto è stato sottoposto e, in tal caso, è pretesa coerenza tra Met e/o tutti gli altri mezzi di prova.

 

Fonte: Il Sole 24 Ore – NT (Norme e Tributi)