Commercio estero, resta il franco fabbrica
Pubblicato l’aggiornamento degli Incoterms in vigore da gennaio del 2020
Conferma integrale: con l’Exw rischi di trasporto a carico dell’acquirente
La Camera di commercio internazionale (Icc) ha pubblicato l’edizione aggiornata degli Incoterms, che entreranno ufficialmente in vigore il 1° gennaio 2020, con nuove definizioni dei costi e delle responsabilità incombenti sui soggetti coinvolti in una transazione commerciale.
Gli Incoterms individuano in ogni transazione commerciale di vendita di beni (sia essa nazionale o internazionale) le condizioni di consegna e la ripartizione della responsabilità tra venditore e acquirente. Sebbene la stessa Icc abbia specificato che gli operatori potranno anticipare l’utilizzo della versione 2020 o continuare ad operare la precedente versione 2010, purché questo sia esplicitato nel contratto, è comunque opportuna un’immediata analisi delle novità, considerati gli impatti civilistici e fiscali connaturati agli Incoterms.
Anzitutto, quale elemento di assoluto rilievo, sta il fatto che, anche nella nuova versione, permane tra gli Incoterms la clausola Exw, la più diffusa e, almeno fiscalmente, la più insidiosa per gli esportatori. Questo termine di resa, che inizialmente sembrava potesse addirittura essere eliminato, è invece integralmente confermato. Con l’Exw, i costi e i rischi del trasporto sono a carico dell’acquirente, anche durante il tragitto delle merci nel paese del venditore. Quest’ultimo dovrà, però, assistere l’acquirente nell’ottenimento di qualsiasi documento venga richiesto dal paese di esportazione o transito.
Restano fiscalmente, senza pretesa di esaustività, le problematiche relative all’ottenimento del visto uscire doganale, alla prova della cessione intra Ue, alla modalità di compilazione delle dichiarazioni doganali e dei documenti accessori, all’identificazione dell’esportatore non stabilito nel territorio o, ancora, all’identificazione del titolare di eventuali autorizzazioni o licenze.
In ragione del trattamento non certo favorevole per il venditore, l’Icc ha precisato che sarebbe preferibile limitare l’utilizzo di questa clausola nell’ambito del commercio domestico, dove in sostanza i temi civilistici possono rimanere invariati, ma si evitano le questioni doganali.
Afferma l’Icc che, qualora lo stesso acquirente intenda attraversare la dogana per esportare la merce nel paese estero, sarebbe preferibile optare come minimo per il termine Fca, il quale imputa obbligazioni e costi di sdoganamento a carico del venditore, almeno per la prima parte del trasporto (fino alla dogana di esportazione).
Anche questo termine resta sostanzialmente invariato, rilevandosi un elemento di novità: venditore e acquirente possano concordare che quest’ultimo richieda al proprio vettore di consegnare al primo la polizza di carico una volta che la merce è stata caricata sulla nave, così da rendere possibile l’emissione della lettera di credito.
Permane senza stravolgimenti anche il Ddp, con cui le formalità doganali vengono tutte imputate in capo al venditore. Si tratta di un termine molto utilizzato nel settore dei corrieri e negli scambi infragruppo, che però continua ad essere caratterizzato da una complessa gestione fiscale proprio perché onera il venditore di curare le operazioni di sdoganamento nel paese di importazione.
Ancora, si rileva che il termine Dat è variato in Dpu (“delivered at place unloaded”), il quale prevede che la consegna non debba più necessariamente avvenire presso un terminal portuale, ma anche un qualsiasi altro luogo di consegna, purché la merce venga scaricata.
Quale ulteriore elemento di novità, in particolare per Fca, Ddp e Dap, si segnala che, mentre gli Incoterms 2010 si limitavano a prevedere che il trasporto fosse realizzato da un vettore terzo, la nuova versione consente alle parti di provvedere da sé al trasporto. Infine la clausola Cif, che nella precedente versione prevedeva uno standard assicurativo minimo identificato in fascia C (a copertura cioè di un limitato numero di rischi), nella nuova versione è munito di uno standard innalzato, grazie all’ associazione con la clausola all risk di fascia A, la quale reca maggiore protezione, ma anche maggiori costi.
Benedetto Santacroce
Ettore Sbandi
Fonte: Il Sole 24Ore