L’entrata in vigore, a partire dal 1° Gennaio 2020, del Regolamento 2018/1912/UE, modifica il regime delle prove necessarie per dimostrare il titolo a beneficiare dell’esenzione Iva nell cessioni Intracomunitarie.

Dette condizioni sono differenti a seconda che il trasporto dei beni in altro Stato membro sia effettuato dal soggetto cedente o dal soggetto cessionario (caso, quest’ultimo, tipico delle cessioni cosiddette “franco fabbrica”).

Oltre alla prove già richieste in passato (cmr timbrata, documenti bancari, ecc) le principali novità sono la necessità di mantenere agli atti la copia della FATTURA DI TRASPORTO (sia che questo sia effettuato dal cedente o dal cessionario) e, solo nel caso che il trasporto sia effettuato da o per conto del cessionario, di una specifica dichiarazione di ricezione delle merci, da inviarsi al cliente insieme alla fattura di vendita, e che deve essere ritornato compilato e firmato entro il 10° giorno del mese successivo alla cessione.

Vediamo quindi, in forma di rappresentazione schematica, le condizioni al verificarsi delle quali – in entrambi i casi in precedenza citati – si presume dimostrato il trasferimento dei beni da uno Stato membro all’altro ai fini della qualifica dell’operazione quale scambio intracomunitario.

A) Trasporto effettuato dal cedente o da un terzo per suo conto (rese Incotems® gruppi C e D)

Condizioni (possesso da parte del cedente) Documentazione necessaria
Almeno 2 dei seguenti elementi di prova, non contraddittori, rilasciati da parti diverse dal venditore e dall’acquirente
  • DDT (documento di trasporto) o CMR (lettera di vettura internazionale) firmato dal cedente, dal cessionario o dal vettore
  • Polizza di carico
  • Fattura di trasporto aereo
  • Fattura emessa dallo spedizioniere
Uno qualsiasi degli elementi sopra indicati, in combinazione con uno dei seguenti elementi di prova, non contraddittori, che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da parti diverse dal venditore e dall’acquirente
  • Polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni
  • Documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni
  • Documenti ufficiali rilasciati da una Pubblica Autorità (es. notaio), che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione
  • Ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro

B) Trasporto effettuato dal cessionario da un terzo per suo conto (rese Incotems® gruppo F, tipicamente FCA)

Condizioni (possesso da parte del cedente) Documentazione necessaria
come sopra come sopra
Dichiarazione scritta rilasciata dall’acquirente entro il 10° giorno del mese successivo alla cessione, che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente (o da terzi per suo conto) e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni Contenuto della dichiarazione:

  • Data di rilascio
  • Nome e indirizzo dell’acquirente
  • Quantità e natura dei beni
  • Data e luogo di arrivo dei beni
  • Numero di identificazione (nel caso di cessione di mezzi di trasporto)
  • Identificazione del soggetto che accetta i beni per conto dell’acquirente

 

Per maggiori informazioni, vi invitiamo a scaricare il testo integrale del Regolamento UE, vincolante per tutti i Paesi Membri, reperibile al seguente link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1912